Art. 2.
(Ricognizione dell'organico delle pubbliche amministrazioni).

      1. Ciascuna pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua una completa ricognizione dell'organico di fatto alle sue dipendenze, comprensiva delle unità lavorative con contratti precari o esterni in servizio nei sei mesi precedenti al 31 dicembre 2005, al fine di individuare il proprio reale fabbisogno organico. All'esito di tale ricognizione è disposta l'esatta individuazione dei dipendenti occorrenti per l'espletamento delle attività istituzionali della pubblica amministrazione, anche in incremento rispetto alle dotazioni organiche esistenti e alle loro riduzioni previste da provvedimenti legislativi entrati in vigore a decorrere dal 31 dicembre 1997.
      2. Ciascuna pubblica amministrazione ridetermina, con propria deliberazione, il proprio fabbisogno organico, su base annuale e triennale in relazione al numero dei dipendenti occorrenti per l'espletamento delle proprie attività istituzionali comprensivo delle unità di lavoratori con contratti precari o esterni, al fine di stabilire una diretta correlazione tra dotazione organica e reale fabbisogno organico.
      3. Ciascuna pubblica amministrazione fornisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un conto economico della spesa complessiva per i lavoratori con contratti precari o esterni in forza nei sei mesi precedenti al 31 dicembre 2005 e, distintamente, della spesa per i lavoratori esternalizzati, divisi per tipologia e con indicazione del numero dei lavoratori dipendenti impiegati dalle aziende appaltatrici.

 

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